La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto nuove agevolazioni per chi compera case efficienti: fino al 31 dicembre 2016 è possibile detrarre dall’Irpef il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, solo se vendute da imprese costruttrici.
Chi ha diritto al beneficio
La detrazione è riservata alle persone fisiche soggette ad Irpef a condizione che l’impresa cedente abbia costruito le unità immobiliari oggetto di trasferimento. “Sono conseguentemente escluse dal beneficio, in linea di principio, le società di capitali e gli enti non commerciali”.
Chi può vendere l’immobile
“le cessioni delle unità immobiliari residenziali interessate dall’agevolazione devono essere effettuate dalle imprese costruttrici che applicano l’Iva all’atto del trasferimento … Si considera tale anche l’impresa che ha ‘realizzato’ l’immobile non direttamente, ma appaltando la costruzione ad un’altra impresa. In questo senso si è già espressa in passato l’Agenzia delle entrate secondo cui possono considerarsi imprese costruttrici, oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con l’organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per l’esecuzione dei lavori”.
Quali abitazioni usufruiscono dell’agevolazione
“Gli immobili che hanno diritto alla nuova detrazione devono essere unità immobiliari di tipo residenziale. Non sono previste esclusioni per gli immobili di lusso e la classe energetica deve essere di tipo A o B. È irrilevante se l’immobile sia o meno utilizzato come abitazione principale. Inoltre, non è necessario che l’acquirente manifesti espressamente nel rogito la volontà di fare valere il beneficio”.
Come si applica l’agevolazione
Per quanto riguarda il meccanismo, si applica il principio di cassa. “Pertanto, non è sufficiente che l’immobile abitativo sia acquistato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, ma anche l’Iva deve essere corrisposta al cedente entro il medesimo arco temporale. Inoltre la detrazione non è trasferibile nell’ipotesi di successiva cessione dell’immobile che ha dato diritto all’agevolazione. La detrazione deve essere utilizzata in dieci quote annuali di pari importo, in diminuzione dell’Irpef lorda”.
Riferimenti
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di stabilità 2016 – Stralcio – Misure in materia di ambiente ed energia